Sul tema superbonus 110% sono tanti i dubbi sorti in questi primi 275 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 19 maggio 2020. Tra questi la definizione di accesso autonomo e di unità immobiliare funzionalmente indipendente. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove risposte che rispondono a due quesiti sugli interventi su unità immobiliare funzionalmente indipendente:
- Nel caso degli interventi di riqualificazione energetica, l’art. 119 del Decreto Rilancio riserva la possibilità di accesso alla detrazione fiscale del 110% per:
- gli edifici in condominio;
- le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- gli edifici plurifamiliari composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- gli edifici unifamiliari.
- un’unità immobiliare è “funzionalmente indipendente” se dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:
- impianti per l’approvvigionamento idrico;
- impianti per il gas;
- impianti per l’energia elettrica;
- impianto di climatizzazione invernale.